Art. 9
Misure adottate dall'Agenzia
In vigore dal 26 nov 2014
Misure adottate dall'Agenzia
1. L'Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza (in appresso «AMC») di cui possono avvalersi le autorità competenti, le organizzazioni e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni degli allegati del presente regolamento.
2. Gli AMC pubblicati dall'Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.
3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando vengono applicati i metodi accettabili di rispondenza pubblicati dall'Agenzia, i relativi requisiti previsti dagli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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