Art. 8 · Entrata in vigore

Art. 8

Entrata in vigore

In vigore dal 26 nov 2014
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di non applicare: a) per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), contenuto nelle seguenti disposizioni: — punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M), — punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145); b) per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015: i) il requisito in base al quale l'autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica in conformità all'allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 dello stesso allegato; ii) il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), che figura nelle seguenti disposizioni: — punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M), — punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145). 3.   Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne informa sia la Commissione sia l'Agenzia. 4.   Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell'appendice III dell'allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 2042/2003, la durata si calcola a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2042/2003. 5.   L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.
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