Art. 4
Approvazione delle organizzazioni di manutenzione
In vigore dal 26 nov 2014
Approvazione delle organizzazioni di manutenzione
1. Le organizzazioni addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II (parte 145).
2. Le approvazioni relative alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano conformi a quest'ultimo.
3. Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di mantenimento dell'aeronavigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, sulla base degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 che prevede un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.
4. I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1056/2008 da un' organizzazione di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente ai punti M.A.801 e M.A.802 dell'allegato I (parte M).
Storico versioni
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