Art. 7

Art. 7

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, oppure in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue. La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave. 2.   Qualora un PRIIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.
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