Art. 33

Art. 33

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione procede ad un riesame del presente regolamento. Il riesame contiene un'indagine generale, basata sulle informazioni ricevute dalle AEV, dell'operazione di segnalazione relativa alla comprensibilità, tenendo conto degli orientamenti elaborati a tale proposito dalle autorità competenti. Contiene altresì un'indagine relativa all’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio e della fattibilità, dei costi e dei possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Nell'ambito di tale riesame la Commissione effettua test sui consumatori e un esame delle opzioni non legislative nonché dei risultati del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013 in relazione all', paragrafo 1, lettere c), e) e g). Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità delle disposizioni transitorie di cui all' del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame include anche una riflessione sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari e valuta se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Il riesame valuta altresì l'opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento. 2.   Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta, sulla base del lavoro in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto svolto dall'EIOPA, se proporre un nuovo atto legislativo che garantisca un'adeguata divulgazione dei requisiti per le informazioni di prodotto per tali prodotti o se includere prodotti pensionistici di cui all', paragrafo 2, lettera e), nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione garantisce che tali misure non riducano gli standard di divulgazione negli Stati membri che dispongono di regimi di divulgazione preesistenti per tali prodotti pensionistici. 3.   Previa consultazione del comitato congiunto, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante i paragrafi 1 e 2, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 4.   Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione conduce un'indagine di mercato per determinare la disponibilità di calcolatori online che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. La Commissione comunica in una relazione se tali strumenti forniscono calcoli affidabili e accurati per tutti i prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora tale indagine concluda che tali strumenti non esistono o che gli strumenti esistenti non consentono agli investitori al dettaglio di calcolare gli importi aggregati di costi e competenze dei PRIIP, la Commissione valuta la possibilità che le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborino progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabilite le specifiche applicabili a tali strumenti a livello di Unione.
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