Art. 31

Art. 31

In vigore dal 26 nov 2014
Quando la Commissione adotta, a norma dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 5, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dalle AEV, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è, in deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e al fine di tenere in considerazione la complessità e l'entità delle questioni trattate, di due mesi dalla data della notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine può essere prorogato di un mese.
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