Art. 29

Art. 29

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Le decisioni, avverso le quali non è stata esperita impugnazione, relative all'irrogazione di sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all', paragrafo 1, sono pubblicate dalle autorità competenti sui propri siti internet senza indebito ritardo, dopo che le persone sanzionate sono state informate di tali decisioni. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) tipo e natura della violazione; b) identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti: a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione, o c) non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore. 2.   Le autorità competenti comunicano alle AEV tutte le sanzioni amministrative o le misure imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, terzo comma, lettera c), compresi eventuali impugnazioni avverso le stesse e il relativo esito. Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere. 3.   Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito dell'impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione. 4.   Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per cinque anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1286:oj#art-29