Art. 28

Art. 28

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di attuali o potenziali violazioni del presente regolamento. 2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di attuali o potenziali violazioni e per le relative verifiche; b) la protezione adeguata dei dipendenti che riferiscono di violazioni commesse all'interno del loro ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; c) la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti introducano meccanismi supplementari ai sensi del diritto nazionale. 4.   Gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.
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