Art. 27

Art. 27

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni e le misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all'AEV competente. 2.   L'autorità competente trasmette annualmente all'AEV competente informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e le misure amministrative irrogate a norma dell' e dell', paragrafo 2. 3.   Le AEV pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nelle loro relazioni annuali.
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