Art. 24

Art. 24

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Il presente articolo si applica alle violazioni dell', paragrafo 1, degli , dell', paragrafi da 1 a 3, dell', dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 1, 3 e 4, e degli . 2.   Le autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative: a) un ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP; b) un ordine che sospenda la commercializzazione di un PRIIP; c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione; d) un ordine che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli o 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave; e) sanzioni pecuniarie amministrative di almeno: (i) persona giuridica: — fino a 5 000 000 EUR oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014, o fino al 3 % del fatturato totale annuo di tale persona giuridica in base agli ultimi bilanci d'esercizio disponibili approvati dall'organo di amministrazione; o — fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; ii) persona fisica: — fino a 700 000 EUR, oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014; o — fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettera e), punto i), è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il fatturato totale da considerare è il fatturato totale annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di contabilità, risultante nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale. 3.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento. 4.   Se le autorità competenti hanno irrogato una o più sanzioni amministrative o altre misure a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse hanno il potere di emanare — o di imporre agli ideatori di PRIIP o alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti di emanare — una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni o le misure amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.
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