Art. 23
In vigore dal 26 nov 2014
Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
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