Art. 23

Art. 23

In vigore dal 26 nov 2014
Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
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