Art. 22

Art. 22

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. 2.   Nell'esercizio dei poteri di cui all', le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative nei casi transfrontalieri.
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