Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Il presente regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti: a) i prodotti assicurativi non vita quali elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità; c) i depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all', paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE; d) gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE; e) i prodotti pensionistici che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; f) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o della direttiva 2009/138/CE; g) i prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore.
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