Art. 19
In vigore dal 26 nov 2014
Gli ideatori di PRIIP e le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che:
a)
gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP;
b)
gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta; e
c)
anche nel caso di controversie transfrontaliere, gli investitori al dettaglio possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Storico versioni
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