Art. 18

Art. 18

In vigore dal 26 nov 2014
1.   L'EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'. In particolare, l'EIOPA assicura che le misure adottate da un'autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio coerente. 2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione, a norma dell', che una misura deve essere imposta a norma del suddetto articolo, l'EIOPA adotta un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l'EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito internet dell'EIOPA. 3.   Se un'autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.
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