Art. 17

Art. 17

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Un'autorità competente può vietare o limitare, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Un'autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che: a) un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori o costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro; b) i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell'Unione applicabili all'attività o alla prassi o al prodotto d'investimento assicurativo non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una vigilanza rafforzata o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace; c) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare l'attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo, ovvero trarre beneficio dallo stesso; d) l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o le attività fornite a partire da un altro Stato membro. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l'autorità competente può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente. 3.   L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all'EIOPA, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari riguardanti: a) l'attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo cui si riferisce la misura proposta; b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui si prevede che entreranno in vigore; c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l'autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. 4.   In casi eccezionali, ove ritenga necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dalle attività, dalle prassi o dai prodotti di investimento assicurativi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può intervenire in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all'EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che una notifica effettuata un mese prima non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. L'autorità competente non interviene in via provvisoria per un periodo superiore a tre mesi. 5.   L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a qualsiasi decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso. 6.   L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2. 7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per specificare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a). Tali criteri e fattori comprendono: a) il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita; b) il grado di innovazione di un'attività, di una prassi o di un prodotto di investimento assicurativo; c) l'effetto leva di un prodotto o di una prassi; d) in relazione all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, l'entità o il valore nozionale di un prodotto di investimento assicurativo.
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