Art. 13
In vigore dal 26 nov 2014
1. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.
2. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il documento contenente informazioni chiave a una persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.
3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi l', paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), e l' della direttiva 2002/65/CE, una persona che vende un PRIIP può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio dopo la conclusione di un’operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l'investitore al dettaglio decide, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la persona che vende un PRIIP e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
b)
la consegna del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 del presente articolo non è possibile;
c)
la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende ha informato l'investitore al dettaglio che la consegna del documento contenente le informazioni chiave non è possibile e ha indicato chiaramente che quest'ultimo può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il documento contenente le informazioni chiave prima di concludere l'operazione;
d)
l'investitore al dettaglio accetta di ricevere il documento contenente le informazioni chiave senza indebiti ritardi dopo la conclusione dell'operazione, anziché rimandare l'operazione per ricevere il documento preventivamente.
4. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso PRIIP vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore al dettaglio alla persona che vende il PRIIP anteriormente alla prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione e alla prima operazione dopo che il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'.
5. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave come stabilito dal paragrafo 1.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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