Art. 10
In vigore dal 26 nov 2014
1. L'ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente.
2. Al fine di garantire l'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le condizioni del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;
b)
le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto;
c)
le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;
d)
le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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