Art. 6 · Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro

Art. 6

Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro

In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di: a) parapetti e ringhiere del ponte; b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie; c) elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; d) attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli; e) vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo; f) dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione; g) abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta; h) segnali di emergenza e di allarme di sicurezza; i) analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli; j) guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.
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