Art. 6
Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro
In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro
Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:
a)
parapetti e ringhiere del ponte;
b)
strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
c)
elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
d)
attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
e)
vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
f)
dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
g)
abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
h)
segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
i)
analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
j)
guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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