Art. 5 · Sovvenzionabilità degli interventi sull'igiene

Art. 5

Sovvenzionabilità degli interventi sull'igiene

In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi sull'igiene Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di: a) servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi; b) impianti di cucina e cambuse; c) depuratori per la produzione di acqua potabile; d) attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo; e) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:531:oj#art-5