Art. 16
Ammissibilità dei costi di investimento nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di investimento nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica
Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
a)
investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;
b)
investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
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