Art. 11 · Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette

Art. 11

Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette

In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione; b) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione; c) sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette; d) formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto; e) formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette; f) mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini; g) sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza; h) sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina; i) cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.
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