Art. 11
Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette
Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a)
consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;
b)
definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione;
c)
sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;
d)
formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;
e)
formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;
f)
mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;
g)
sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;
h)
sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
i)
cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.
Storico versioni
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