Art. 10 · Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca

Art. 10

Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca

In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio; b) mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti; c) consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione; d) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione; e) formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca; f) delimitazione delle zone marine protette; g) sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività; h) realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette; i) valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.
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