Art. 10
Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca
Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a)
svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;
b)
mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;
c)
consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;
d)
definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione;
e)
formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;
f)
delimitazione delle zone marine protette;
g)
sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;
h)
realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
i)
valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.
Storico versioni
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