Art. 5 · Pesce spada

Art. 5

Pesce spada

In vigore dal 18 nov 2014
Pesce spada 1.   Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale. 2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo, o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, possono essere tenuti a bordo, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita. 4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi non tengono a bordo esemplari di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 125 cm, in percentuale superiore al 15 % del pesce spada catturato. 5.   La percentuale del 15 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata sulla base del numero di esemplari di pesce spada delle catture totali di pesce spada della nave, per ogni sbarco.
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