Art. 4 · Tonno rosso

Art. 4

Tonno rosso

In vigore dal 18 nov 2014
Tonno rosso 1.   Il presente articolo si applica al tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e la taglia minima, in kg o cm, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009, effettuate da navi da cattura e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso, possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasportate, sbarcate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita. 4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con una lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm in quantità superiori al 5 %. 5.   La percentuale del 5 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata in base al totale delle catture accidentali di tonno rosso, in numero di esemplari delle catture totali di tonno rosso presenti a bordo della nave in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca. 6.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pezzi. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT. 7.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, qualora il contingente assegnato allo Stato membro del peschereccio o della tonnara interessata sia già stato utilizzato: a) sono da evitarsi le catture di tonno rosso; b) i tonni rossi catturati vivi come catture accessorie devono essere liberati. 8.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa devono essere liberati. 9.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva devono essere liberati.
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