Art. 2
In vigore dal 18 nov 2014
1. La STI si applica al sottosistema «materiale rotabile» di cui al punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE, che è (o è destinato a essere) impiegato nella rete ferroviaria definita al punto 1.2 dell'allegato e che rientra in una delle seguenti tipologie:
a)
treni automotori termici o elettrici;
b)
unità di trazione termiche o elettriche;
c)
vetture passeggeri;
d)
mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.
2. La STI si applica al materiale rotabile di cui al paragrafo 1 destinato a operare su uno o più dei seguenti scartamenti nominali: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm, come indicato al punto 2.3.2 dell'allegato.
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