Art. 9 · Attuazione

Art. 9

Attuazione

In vigore dal 18 nov 2014
Attuazione 1.   La sezione 7 dell'allegato indica le fasi da seguire per l'attuazione di un sottosistema infrastruttura pienamente interoperabile. Fatto salvo l'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri predispongono un piano nazionale di attuazione in cui illustrano gli interventi che intendono adottare per conformarsi alla presente STI, in conformità alla sezione 7 dell'allegato. Gli Stati membri inviano i rispettivi piani nazionali di attuazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri che hanno già inviato i loro piani di attuazione non sono tenuti a inviarli di nuovo. 2.   A norma dell'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE, quando è richiesta una nuova autorizzazione e se la STI non è pienamente applicata, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni: a) il motivo per cui la STI non è applicata completamente; b) le caratteristiche tecniche applicabili in sostituzione della STI; c) gli organismi responsabili dello svolgimento della procedura di verifica di cui all'articolo 18 della direttiva 2008/57/CE. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dell'articolo 20 della direttiva summenzionata tre anni dopo il 1o gennaio 2015. La relazione è discussa in seno al comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE e, ove opportuno, la STI in allegato viene adattata.
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