Art. 4 · Casi specifici

Art. 4

Casi specifici

In vigore dal 18 nov 2014
Casi specifici 1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.7 dell'allegato al presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, sono le norme nazionali applicabili nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento. 2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni: a) la normativa nazionale di cui al paragrafo 1; b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1; c) gli organismi designati, in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, a espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità nei casi specifici di cui al punto 7.7 dell'allegato.
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