Art. 3 · Punti in sospeso

Art. 3

Punti in sospeso

In vigore dal 18 nov 2014
Punti in sospeso 1.   Per quanto riguarda gli aspetti classificati come «punti in sospeso» di cui all'appendice R della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme nazionali applicabili nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento. 2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni indicate di seguito, a meno che le stesse non siano già state loro trasmesse a norma delle decisioni 2008/217/CE o 2011/275/UE: a) la normativa nazionale di cui al paragrafo 1; b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1; c) gli organismi designati in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, a espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità in relazione ai punti in sospeso.
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