Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 nov 2014
Per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi e di carni fresche corredate dagli idonei certificati veterinari rilasciati entro il 1o marzo 2015 secondo i modelli di certificati veterinari «POR-X» e «POR-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 e secondo il modello di certificato veterinario «POR» di cui all'allegato II del suddetto regolamento, nella loro versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

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