Art. 9 · Ammontare del contributo

Art. 9

Ammontare del contributo

In vigore dal 22 ott 2014
Ammontare del contributo 1.   L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto dalla BCE è costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati per il periodo di contribuzione in corso calcolato sulla base del bilancio approvato per il periodo di contribuzione; b) del risultato positivo o negativo del periodo di contribuzione precedente, determinato mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti nel periodo di contribuzione precedente dai costi annuali stimati addebitati nel periodo di contribuzione precedente. 2.   Per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, la BCE determina l'importo totale da richiedere mediante i contributi annuali per le attività di vigilanza, pubblicato sul proprio sito Internet entro il 30 aprile del periodo di contribuzione interessato.
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