Art. 6 · Stima e determinazione dei costi annuali

Art. 6

Stima e determinazione dei costi annuali

In vigore dal 22 ott 2014
Stima e determinazione dei costi annuali 1.   Salvi i suoi obblighi di comunicazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE calcola, entro il termine di ogni anno civile, i costi annuali stimati relativi al periodo di contribuzione di riferimento per il successivo anno civile. 2.   Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione la BCE determina i costi annuali effettivi relativi a detto periodo di contribuzione. 3.   I costi annuali stimati e i costi annuali effettivi costituiscono la base per il calcolo del complessivo ammontare dei contributi annuali per le attività di vigilanza di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1163:oj#art-6