Art. 3 · Obbligo generale di pagare il contributo annuale per le attività di vigilanza

Art. 3

Obbligo generale di pagare il contributo annuale per le attività di vigilanza

In vigore dal 22 ott 2014
Obbligo generale di pagare il contributo annuale per le attività di vigilanza 1.   La BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza a ciascun soggetto e gruppo vigilato rispetto a ciascun periodo di contribuzione. 2.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun soggetto e gruppo vigilato è specificato in un avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ed esigibile nei suoi confronti. Il soggetto obbligato al pagamento è destinatario dell'avviso di contribuzione e di ogni altro avviso o comunicazione da parte della BCE concernenti i contributi per le attività di vigilanza. Il soggetto obbligato al pagamento è responsabile del versamento del contributo annuale per le attività di vigilanza. 3.   Due o più succursali tenute a contribuzione stabilite dal medesimo ente creditizio nello stesso Stato membro partecipante sono considerate un'unica succursale. Succursali tenute a contribuzione dello stesso ente creditizio stabilite in Stati membri partecipanti diversi non sono considerate un'unica succursale. 4.   Ai fini del presente regolamento le succursali tenute al pagamento del contributo sono considerate distinte dalle filiazioni dello stesso ente creditizio stabilite nello stesso Stato membro partecipante.
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