Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in aggiunta alle seguenti:
1) «contributo annuale per le attività di vigilanza»: contributo dovuto in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, calcolato secondo i meccanismi stabiliti all') «costi annuali»: la somma, determinata ai sensi dell', recuperabile dalla BCE mediante i contributi annuali per le attività di vigilanza per un determinato periodo di contribuzione,
3) «soggetto obbligato al pagamento»: ente creditizio o succursale tenuto a contribuzione individuato ai sensi dell' e destinatario dell'avviso di contribuzione;
4) «fattori per il calcolo della contribuzione»: i dati relativi a un soggetto o gruppo vigilato definiti ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza;
5) «avviso di contribuzione»: avviso che specifica il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto, emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ai sensi del presente regolamento;
6) «ente creditizio tenuto a contribuzione»: ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante;
7) «succursale tenuta a contribuzione»: succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;
8) «periodo di contribuzione»: un anno civile;
9) «primo periodo di contribuzione»: il periodo compreso tra la data in cui la BCE assume i compiti ad essa attribuiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e la fine dell'anno civile in cui la BCE ha assunto tali compiti;
10) «gruppo di soggetti tenuti a contribuzione»: (i) un gruppo vigilato e (ii) un certo numero di succursali tenute a contribuzione considerate un'unica succursale ai sensi dell', paragrafo 3;
11) «Stato membro»: Stato membro dell'Unione;
12). «attività totali»: valore totale delle attività calcolato ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). In caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, il totale dell'attivo esclude le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi;
13) «importo complessivo dell'esposizione al rischio»: in riferimento a un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione o a un ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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