Art. 16 · Disposizioni transitorie

Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni transitorie 1.   L'avviso di contribuzione per il primo periodo di contribuzione è emesso unitamente all'avviso di contribuzione per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2015. 2.   Per consentire alla BCE di iniziare a imporre il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza, ciascun gruppo di soggetti tenuti alla contribuzione nomina un soggetto obbligato al pagamento per il gruppo e ne comunica l'identità alla BCE entro il 31 dicembre 2014, conformemente all', paragrafo 2. 3.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo trasmette per la prima volta i dati di cui all', paragrafo 1, entro il 1o marzo 2015.
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