Art. 14 · Interessi in caso di mancato pagamento

Art. 14

Interessi in caso di mancato pagamento

In vigore dal 22 ott 2014
Interessi in caso di mancato pagamento Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dalla BCE, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o inosservanza delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di contribuzione, sull'ammontare in essere del contributo annuale per le attività di vigilanza maturano interessi giornalieri al tasso previsto per le operazioni di rifinanziamento principale maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.
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