Art. 13
Notifica dell'avviso di contribuzione
In vigore dal 22 ott 2014
Notifica dell'avviso di contribuzione
1. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è responsabile dell'aggiornamento dei dati di contatto per l'invio dell'avviso di contribuzione e comunica alla BCE eventuali modifiche (ossia nominativo, funzione, unità organizzativa, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e numero di fax). Il soggetto obbligato al pagamento del contributo comunica alla BCE eventuali modifiche dei dati di contatto non oltre il 1o luglio di ciascun periodo di contribuzione. Tali dati fanno riferimento a una persona fisica o, preferibilmente, a una funzione nell'ambito dell'organizzazione del soggetto obbligato al pagamento del contributo.
2. La BCE notifica l'avviso di contribuzione con una delle seguenti modalità: a) in via elettronica o con altro mezzo di comunicazione analogo; b) mediante fax; c) mediante servizio di corriere espresso; d) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento; e) mediante notifica o consegna a mani. L'avviso di contribuzione è valido anche se privo di sottoscrizione.
Storico versioni
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