Art. 12 · Avviso di contribuzione

Art. 12

Avviso di contribuzione

In vigore dal 22 ott 2014
Avviso di contribuzione 1.   L'avviso di contribuzione è emesso dalla BCE con cadenza annuale nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo. 2.   L'avviso di contribuzione specifica le modalità di pagamento del contributo annuale per le attività di vigilanza. Il soggetto obbligato al pagamento osserva gli obblighi imposti nell'avviso di contribuzione in relazione al pagamento del contributo annuale per le attività di vigilanza. 3.   L'importo dovuto ai sensi dell'avviso di contribuzione è corrisposto dal soggetto obbligato al pagamento entro trentacinque giorni dalla data di emissione dell'avviso di contribuzione.
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