Art. 11 · Cooperazione con le ANC

Art. 11

Cooperazione con le ANC

In vigore dal 22 ott 2014
Cooperazione con le ANC 1.   La BCE comunica con le ANC prima di decidere in merito al livello definitivo del contributo così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali interessate. A tale scopo la BCE sviluppa e utilizza un idoneo canale di comunicazione in cooperazione con le ANC. 2.   Le ANC, su richiesta di quest'ultima, assistono la BCE nell'imposizione di contributi. 3.   In caso di enti creditizi in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro la cui cooperazione stretta con la BCE non è sospesa né cessata, la BCE impartisce istruzioni all'ANC di tale Stato membro in merito alla raccolta dei fattori per il calcolo della contribuzione e alla fatturazione del contributo annuale per le attività di vigilanza.
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