Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 22 ott 2014
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina:
a)
i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati;
b)
la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato;
c)
la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza;
2. L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza comprende il contributo annuale per le attività di vigilanza relativo a ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo e meno significativo ed è calcolato dalla BCE al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.
Storico versioni
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