Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 22 ott 2014
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento disciplina: a) i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; b) la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato; c) la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza; 2.   L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza comprende il contributo annuale per le attività di vigilanza relativo a ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo e meno significativo ed è calcolato dalla BCE al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.
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