Art. 18 · Informazioni sull’attuazione dei programmi multipli

Art. 18

Informazioni sull’attuazione dei programmi multipli

In vigore dal 22 ott 2014
Informazioni sull’attuazione dei programmi multipli La Commissione fornisce al comitato di cui all’ e pertanto agli Stati membri informazioni tempestive su tutti i programmi che sono proposti o selezionati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1144:oj#art-18