Art. 9 · Autorizzazioni

Art. 9

Autorizzazioni

In vigore dal 22 ott 2014
Autorizzazioni 1.   In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni che consentono a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo e alle condizioni indicate all', paragrafi 2 e 3. 2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico di autorizzazione e adotta una decisione sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dal loro ricevimento. 3.   Le domande di autorizzazione sono presentate dagli Stati membri tramite l'utilizzo del sistema di cui al paragrafo 2. 4.   La domanda di autorizzazione comprende: a) gli estremi dell'istituto o del gruppo di istituti, ivi compresi la denominazione e l'indirizzo; b) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui si richiede l'autorizzazione; c) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87; d) il numero o il volume degli esemplari interessati; e) i motivi dell'autorizzazione richiesta; f) una descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita; g) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare; h) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se necessario; i) una descrizione del pertinente diritto nazionale applicabile a detti istituti. 5.   Le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione sono notificate all'autorità competente dello Stato membro interessato. Ogni autorizzazione è specifica per un determinato istituto, indipendentemente dalla procedura di domanda seguita ai sensi del paragrafo 4, lettera a), include le informazioni di cui al paragrafo 4 e la durata dell'autorizzazione. Ogni autorizzazione comprende inoltre le disposizioni relative alla fornitura all'istituto di esemplari supplementari o di sostituzione per l'uso nell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione. 6.   In seguito all'autorizzazione da parte della Commissione, l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai sensi dell', paragrafi da 4 a 8. L'autorizzazione include tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione. 7.   In caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione respinge la domanda di autorizzazione. 8.   Non appena possibile, la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito a ogni rigetto di autorizzazione in virtù del paragrafo 7 e precisa il motivo del rifiuto.
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