Art. 6 · Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

Art. 6

Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni per le regioni ultraperiferiche 1.   Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono soggette all' o agli articoli da 13 a 20 nelle regioni ultraperiferiche. 2.   Entro il 2 gennaio 2017 ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta per ciascuna di tali regioni, previa consultazione delle stesse, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza. 3.   Per quanto riguarda le specie esotiche invasive iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, all'interno delle rispettive regioni ultraperiferiche, le misure previste agli articoli da 7 a 9, da 13 a 17, e agli , a seconda dei casi. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione. 4.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri.
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