Art. 24
Rendicontazione e riesame
In vigore dal 22 ott 2014
Rendicontazione e riesame
1. Entro il 1o giugno 2019, e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri aggiornano e trasmettono alla Commissione:
a)
una descrizione, o una sua versione aggiornata, del sistema di sorveglianza di cui all' e del sistema dei controlli ufficiali per le specie esotiche che entrano nell’Unione di cui all’;
b)
la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di rilevanza regionale ai sensi dell', paragrafo 2, presenti nel loro territorio, ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione o riproduzione;
c)
informazioni sulle specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell', paragrafo 2;
d)
i piani d’azione di cui all’, paragrafo 2;
e)
informazioni aggregate che coprano l’intero territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità dell’, sulle misure di gestione adottate in conformità dell’, sulla loro efficacia e sul loro impatto sulle specie non destinatarie di misure;
f)
il numero delle autorizzazioni di cui all' e lo scopo per cui sono state rilasciate;
g)
le misure adottate per informare il pubblico della presenza di una specie esotica invasiva e qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere;
h)
le ispezioni previste dall', paragrafo 8; e
i)
informazioni sul costo dell'azione intrapresa per adempiere agli obblighi del presente regolamento, ove disponibili.
2. Entro il 5 novembre 2015 gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano gli altri Stati membri.
3. Entro il 1o giugno 2021 la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi l’elenco dell'Unione, i piani d’azione di cui all’, paragrafo 2, il sistema di sorveglianza, i controlli doganali, l’obbligo di eradicazione e gli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può corredare di proposte legislative per la modifica del presente regolamento, ivi comprese modifiche all’elenco dell'Unione. Tale riesame valuta altresì l'efficacia delle disposizioni di esecuzione sulle specie esotiche invasive di interesse regionale, la necessità e la possibilità di includere specie autoctone dell'Unione nell'elenco dell'Unione e se occorra un'ulteriore armonizzazione al fine di aumentare l'efficacia dei piani d'azione e delle misure adottati dagli Stati membri.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la rendicontazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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