Art. 22 · Cooperazione e coordinamento

Art. 22

Cooperazione e coordinamento

In vigore dal 22 ott 2014
Cooperazione e coordinamento 1.   Gli Stati membri, nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, si adoperano per garantire uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri interessati e, ove possibile e appropriato, si avvalgono di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali. Gli Stati membri interessati, in particolare, provvedono a che sia garantito il coordinamento con altri Stati membri che condividono: a) le stesse sottoregioni marine di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE, per quanto riguarda le specie marine; b) la stessa regione biogeografica di cui all', lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, per quanto riguarda le specie non marine; c) gli stessi confini; d) lo stesso bacino idrografico di cui all', punto 13), della direttiva 2000/60/CE, per quanto riguarda le specie di acqua dolce; o e) qualsiasi altro problema comune. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare il coordinamento. 2.   Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e allo scopo di conseguire gli obiettivi che esso si prefigge, si adoperano per cooperare con i paesi terzi, se del caso, anche avvalendosi di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali. 3.   Gli Stati membri possono inoltre applicare disposizioni, come quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per garantire il coordinamento e la cooperazione con gli altri Stati membri interessati per quanto riguarda le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, identificate negli elenchi nazionali adottati in conformità dell', paragrafo 1. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi di cooperazione in merito a tali specie esotiche invasive al livello appropriato. Tali meccanismi possono includere lo scambio di informazioni e di dati, piani d'azione sui vettori e lo scambio di migliori prassi per la gestione, il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche invasive, sistemi e programmi di preallarme collegati alla sensibilizzazione e all'istruzione del pubblico.
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