Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 ott 2014
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici; b) agli organismi geneticamente modificati di cui all’, punto 2), della direttiva 2001/18/CE; c) agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; ai fini del presente regolamento si intende per «malattie degli animali» la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo; d) agli organismi nocivi di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e agli organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi dell', paragrafo 3, di detta direttiva; e) alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 quando sono impiegate nell'acquacoltura; f) ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; o g) ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei biocidi già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
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