Art. 18
Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida
In vigore dal 22 ott 2014
Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida
1. Gli Stati membri possono decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva di cui all', di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie esotica invasiva;
b)
da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;
c)
non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.
Lo Stato membro interessato notifica per iscritto e senza indugio la sua decisione alla Commissione. La notifica è accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di respingere la decisione notificata conformemente al paragrafo 1, secondo comma, quando non siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. I progetti di atti di esecuzione sono presentati al comitato di cui all', paragrafo 1, entro due mesi dalla ricezione della notifica dello Stato membro.
4. Quando, conformemente al paragrafo 1, non sono applicate misure di eradicazione, gli Stati membri assicurano che siano in vigore misure di contenimento per evitare l'ulteriore diffusione della specie esotica invasiva agli altri Stati membri.
5. Se la Commissione rigetta una decisione notificata in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo lo Stato membro interessato applica senza indugio le misure di eradicazione di cui all'.
6. Se la Commissione non rigetta una decisione notificata in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo la specie esotica invasiva è soggetta alle misure di gestione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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