Art. 17 · Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione

Art. 17

Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione

In vigore dal 22 ott 2014
Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione 1.   Dopo il rilevamento precoce ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all', gli Stati membri applicano le misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri, nell’applicare le misure di eradicazione, assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l’eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l’ambiente, specialmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat, e provvedendo a che agli animali siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili. 3.   Gli Stati membri controllano l'efficacia dell'eradicazione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di sorveglianza di cui all'. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione circa l'efficacia delle misure prese e notificano alla stessa l'avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale e trasmettono tali informazioni anche agli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1143:oj#art-17