Art. 16 · Notifiche di rilevamento precoce

Art. 16

Notifiche di rilevamento precoce

In vigore dal 22 ott 2014
Notifiche di rilevamento precoce 1.   Gli Stati membri si avvalgono del sistema di sorveglianza istituito in conformità dell' e delle informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all' per confermare il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. 2.   Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli altri Stati membri, in particolare: a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso; b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.
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