Art. 15 · Controlli ufficiali

Art. 15

Controlli ufficiali

In vigore dal 22 ott 2014
Controlli ufficiali 1.   Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Tali controlli ufficiali si applicano alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell'elenco dell'Unione, conformemente all', paragrafo 5. 2.   Le autorità competenti eseguono i pertinenti controlli basati sul rischio sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo verificando che: a) non figurino nell'elenco dell'Unione, o b) siano provviste di un'autorizzazione valida come previsto dall'. 3.   I controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che consistono in controlli dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche, avvengono quando le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono introdotte nell'Unione. Allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontalieri, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE. 4.   La movimentazione in zone o in depositi franchi e l'assoggettamento delle merci di cui al paragrafo 1 ai regimi doganali concernenti il punto di immissione in libera pratica, il transito, i depositi doganali, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale e l'ammissione temporanea sono subordinati alla presentazione alle autorità doganali di quanto segue: a) il pertinente documento di entrata debitamente compilato dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo attestante che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono soddisfatte, nei casi in cui i controlli sono stati eseguiti ai punti di controllo frontalieri, in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004, delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2000/29/CE. I regimi doganali ivi indicati devono essere rispettati; o b) quando le merci non sono soggette ai controlli ufficiali conformemente al diritto dell'Unione, altre prove documentali che i controlli sono stati eseguiti con risultati soddisfacenti e il susseguente documento di entrata. Detti documenti possono essere presentati anche elettronicamente. 5.   Qualora i controlli accertino la non conformità al presente regolamento: a) le autorità doganali sospendono l'assoggettamento a un regime doganale oppure sequestrano le merci; b) le autorità competenti di cui al paragrafo 3 sequestrano le merci. Le merci sequestrate sono consegnate all'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente regolamento. Tale autorità agisce ai sensi della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono delegare determinate funzioni ad altre autorità. 6.   I costi sostenuti durante lo svolgimento delle verifiche nonché quelli derivanti dalla non conformità sono a carico della persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione che ha introdotto le merci nell'Unione, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato. 7.   Gli Stati membri instaurano procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte si scambino le pertinenti informazioni e cooperino e si coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini della verifica di cui al paragrafo 2. 8.   Basandosi sulle migliori prassi la Commissione, insieme a tutti gli Stati membri, elabora orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e l'esecuzione di controlli efficienti ed efficaci. 9.   Qualora siano state rilasciate autorizzazioni in conformità all', la dichiarazione doganale o le pertinenti notifiche al punto di controllo frontaliero fanno riferimento a un'autorizzazione valida che copre le merci dichiarate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1143:oj#art-15